Statuto

FONDAZIONE NEGRI SUD - ONLUS DENOMINAZIONE

art. 1 - E' costituita una Fondazione denominata: FONDAZIONE NEGRI SUD ONLUS.
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

SEDE

art. 2 - La Fondazione ha sede in Santa Maria Imbaro, in Via Nazionale.

art. 3 - La Fondazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità e/o solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori: - sostenere le attività del Consorzio Mario Negri Sud con particolare riguardo, ad esempio, alla ricerca scientifica nei settori biomedico, agro-alimentare ed ambientale, la formazione professionale, l'educazione scolastica, la specializzazione postà laurea e postà diploma, l'informazione e la comunicazione scientifica; - favorire le attività di ricerca, di studio, di promozione nei campi sopraindicati, concedendo contributi per progetti di ricerca, sovvenzioni, borse di studio, e promuovendo la raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi suddetti; - promuovere intese con Istituti, Enti e/o Associazioni, Organismi o Società aventi scopi affini a quelli di cui sopra, allo scopo di favorire lo sviluppo del Consorzio Mario Negri Sud. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

art. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo; b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; c) da ogni altro bene, mobile e/o immobile che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio; d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone: a) dei redditi del patrimonio di cui sopra; b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo; c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

art. 5 - Sono organi della Fondazione: a. il Consiglio di Amministrazione; b. il Comitato Esecutivo; c. il Presidente e il Vice Presidente; d. il Segretario; e. il Collegio dei Revisori dei Conti; f. il Comitato tecnico-scientifico.

CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

art. 6 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto o da cinque membri o da sette membri. Nel caso che i membri siano cinque, tre sono nominati ex officio tra i membri dell'organico del Consorzio Mario Negri Sud (Presidente, Direttore, Responsabile delle attività formative) e due nominati dai suddetti membri ex officio. Nel caso che i membri siano sette, tre sono nominati ex officio come sopra e quattro sono nominati a scelta dei suddetti membri ex officio. In caso di cessazione di Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

art. 7 - Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio: a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività , ne predispone e ne esegue i programmi; b - redige e approva obbligatoriamente ed annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal Segretario; c - nomina il Presidente e il Vice Presidente d - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; e - amministra il patrimonio della Fondazione; f - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; g - nomina se del caso, il Segretario generale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; h - nomina, se del caso, i componenti del Comitato tecnico scientifico, attribuendogli le funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; i - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri o ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega.

art. 8 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

COMITATO ESECUTIVO

art. 9 - Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi membri. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENZA

art. 10 - Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

SEGRETARIO

art. 11 - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo nonché la gestione ordinaria della Fondazione, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo e li sottoscrive con il Presidente. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI

art. 12 - Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, due effettivi ed un supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione, del Consorzio Mario Negri Sud; ed uno effettivo ed uno supplente nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Chieti. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato tecnico-scientifico composto da tre a cinque componenti, oltre il Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'art. 3. I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati. I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

art. 14 - Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e pu òessere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato: - formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività ; - esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti; - esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

GRATUITA' DELLE CARICHE

art. 15 - Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica; il tutto nei limiti indicati dall'art. 10. sesto comma del citato D.Lqs n. 460/1997.

ESERCIZIO FINANZIARIO-BILANCIO-UTILI E AVANZI Dl GESTIONE

art. 16 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

art. 17 - La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, a favore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano o ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

art. 18 - Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.